Le superfici produttive di rifiuti speciali di rifiuti speciali non possono essere esonerate dal pagamento della Tari se il contribuente non ha presentato la dichiarazione. L’obbligo di presentazione della dichiarazione deve presentazione della dichiarazione deve essere assolto anche se non è previsto dal regolamento comunale. L’omissione impedisce all’amministrazione locale di espletare le necessarie verifiche istruttorie per il riconoscimento dell’agevolazione. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza 19128 dell’11 giugno 2026.
Per i giudici di legittimità, l’obbligo dichiarativo costituisce un onere formale “ragionevolmente imposto al contribuente al high quality di consentire all’amministrazione comunale di verificare l’effettiva sussistenza delle condizioni per beneficiare dell’esclusione delle superfici in cui si producono rifiuti speciali o tossici. L’esclusione dalla tassazione non opera automaticamente, ma presuppone l’accertamento di circostanze tecniche specifiche – quali la natura dei rifiuti prodotti, la destinazione delle aree e il relativo smaltimento a cura del produttore – che il Comune non è in grado di conoscere autonomamente”. E non ha alcuna rilevanza il fatto che l’adempimento non sia imposto dal regolamento comunale, trattandosi di un atto di normazione secondaria.
Sempre la Cassazione, con l’ordinanza 22116/2025, ha precisato che sono decisivi anche contratti e fatture per dimostrare la produzione di rifiuti speciali. Una società che produce questa tipologia di rifiuti ha diritto all’esenzione dal pagamento della Tari solo se dimostra il loro smaltimento tramite ditte specializzate, depositando presso il Comune il contratto e le relative fatture pagate. L’esonero dalla tassa rifiuti ha la finalità di evitare una duplicazione dei costi.
Le condizioni per ottenere l’esonero e la documentazione richiesta
Dunque, le superfici produttive di rifiuti speciali sono esonerate dal pagamento del tributo solo se l’impresa produttrice dimostra all’ente locale, con idonea documentazione, che li smaltisce autonomamente. La dichiarazione, per avere diritto al trattamento di favore, va presentata ogni anno se nel regolamento comunale è richiesto espressamente questo adempimento. La norma può imporre all’interessato di inoltrare ogni anno la richiesta di esenzione, il cui adempimento non è un inutile e sterile onere burocratico (Cassazione, ordinanza 33863/2022). Può essere imposto al contribuente di rinnovare annualmente la richiesta di esenzione, corredata da una serie di documenti analiticamente indicati, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui lo stesso ha effettuato l’attività di smaltimento dei rifiuti.
Grava sull’interessato anche l’onere di delimitare le aree produttive di rifiuti speciali di rifiuti speciali. L’interessato è tenuto a comunicare all’amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza e alla delimitazione delle aree che vengono utilizzate. L’azienda produttrice, oltre all’obbligo di denuncia, ha l’onere di fornire informazioni dettagliate al Comune per ottenere l’esclusione delle aree dal pagamento della tassa.
L’articolo 1, comma 649, della legge 147/2013 dispone che nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in by way of continuativa e prevalente, rifiuti speciali. Allo smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
L’esclusione della tassa per i magazzini e le aree di stoccaggio
Quindi, non solo la produzione di rifiuti speciali deve essere continuativa e prevalente, ma è imposto inoltre, per fruire del beneficio, che l’interessato fornisca la prova dell’auto-smaltimento. Non sono assoggettati a tassazione i rifiuti prodotti nei magazzini che sono funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio delle attività di produzione, nel caso in cui le attività stesse siano produttive di rifiuti speciali. Non sono soggette al prelievo le superfici dei magazzini in cui sono stoccate sia le materie prime sia le merci destinate alla produzione dei prodotti finiti dell’azienda.
L’esenzione va circoscritta solo ai magazzini destinati allo stoccaggio delle materie prime e delle merci, se il loro impiego nel processo produttivo dà luogo alla produzione di rifiuti speciali. Non possono fruire del beneficio fiscale, invece, i magazzini di prodotti finiti e di semilavorati, atteso che non determinano la produzione di rifiuti speciali. Occorre documentare che sussiste un collegamento funzionale delle superfici con locali e aree produttive di rifiuti speciali per le quali possa essere riconosciuta l’esenzione.
Sono assoggettate a tassazione le superfici che non sono funzionalmente collegate alle aree di produzione. L’impresa produttrice è onerata di dimostrare il legame di funzionalità fra le aree adibite a deposito e magazzino e quelle produttive di rifiuti speciali.
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